Entro il 24 agosto 2023 obbligo di formazione per gli utilizzatori di prodotti contenenti diisocianati.
(restrizione n. 74 del REACh, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149)
Con l’entrata in vigore della prima parte della restrizione n. 74 del REACh, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149, che riguarda i prodotti a base di diisocianati.
La restrizione n. 74 prevede che i diisocianati non si utilizzino in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. Tale formazione specifica formazione a cadenza quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo può spaziare dalle carrozzerie, a molte lavorazioni dell’edilizia, alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti) o di componentistica per l’automotive.
Già dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato questi composti in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
- il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti a base di diisocianati disponga di informazioni sui requisiti obbligatori (adeguata formazione sull’uso sicuro paragrafo 1 lettera b) e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.
L’etichetta dei prodotti coinvolti deve dunque risultare già conforme al nuovo requisito, su tutti i livelli di distribuzione; stante il tempo di adeguamento già deciso dal momento dell’introduzione della restrizione, non sono previste deroghe nemmeno relativamente alle cosiddette “scorte di magazzino”.
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