Al fine di assicurare trasparenza agli operatori della filiera nelle operazioni di richiesta di ritiro degli pneumatici fuori uso (PFU), il Ministero della transizione ecologica ha predisposto sul proprio portale istituzionale, un’apposita sezione dedicata alle forme di gestione dei PFU per indicare ai generatori di questi rifiuti, i contatti dei soggetti produttori/importatori di pneumatici che effettuano i ritiri attraverso forme individuali o associate di gestione.
In particolare, i contatti dei soggetti ai quali i generatori di PFU possono inviare le proprie richieste di ritiro, sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Forme associate di gestione
b) Sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton;
c) Sistemi individuali di gestione con immesso inferiore alle 200 ton.
Cliccando direttamente sulle singole sezioni si accede ad un elenco scaricabile in formato pdf, che riporta la ragione sociale, l’indirizzo e-mail e la PEC di ciascuno dei suddetti soggetti.
Si rammenta in proposito, che i produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle richieste di raccolta degli PFU pervenute, utilizzando l’ordine di chiamata dei generatori degli PFU, fatta comunque salva la facoltà di organizzare la gestione degli PFU con modalità che ne garantiscano l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza.
Riferimenti: art.228 del D.lgs. n.152/2006; art.3, c.6 del DM 182/2019;
Sezione dedicata sul portale istituzionale del Ministero della transizione ecologica.
A seguito di una richiesta di chiarimenti, CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, ha effettuato un’analisi sulla corretta applicazione del Contributo Ambientale (CAC) sui cosiddetti “nastri maniglia per fardellaggio”.
Si tratta di accessori applicati a cavallo di fardelli (generalmente) in plastica che contengono a loro volta una o più unità di prodotti. In genere sono costituiti da un nastro adesivo in plastica accoppiato in maniera inscindibile ad un nastro in cartoncino applicato per agevolare l’impugnatura del fardello.
Alla luce degli approfondimenti svolti, CONAI, con esclusivo riferimento ai nastri maniglia per fardellaggio, trattandosi di imballaggi poliaccoppiati (o compositi) non separabili manualmente, ha chiarito che ai fini del CAC la procedura da adottare è la seguente:
Al fine di consentire alle aziende di organizzarsi, il CONAI ha stabilito che l’obbligo di applicazione del CAC sulle “prime cessioni” di nastri maniglia per fardellaggio con le modalità sopra indicate, decorre dal 1° aprile 2021.
Nel frattempo, è riconosciuta la validità di comportamenti pregressi fino al 31 marzo 2021; fino a tale data, pertanto, CONAI prende atto di eventuali differenti modalità di applicazione/dichiarazione del Contributo ambientale sui nastri maniglia per fardellaggio.
Riferimento: Circolare CONAI del 5 marzo 2021
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È stato pubblicato il regolamento della nuova edizione del Bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi, che incentiva la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai consorziati CONAI nel biennio 2019/2020.
L’iniziativa mette in palio un importo complessivo pari a 500.000 Euro di cui 5 premi speciali da 10.000 Euro ciascuno.
Cliccando a questo link è possibile consultare e scaricare il regolamento, in cui sono indicati i principi generali e le modalità di adesione e partecipazione.
Le candidature devono essere presentate entro il 31 maggio 2021.
Per presentare il bando è stato organizzato un Webinar gratuito dal titolo “Bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi 2021” che si terrà il prossimo giovedì 18 marzo 2021 dalle ore 10.30 alle ore 11.30. Durante il webinar saranno presentate le novità e sarà prevista una sessione Q&A in cui i referenti CONAI potranno rispondere alle richieste di chiarimento dei partecipanti.
Per partecipare al webinar è obbligatoria la registrazione a questo link. Una volta confermata la presenza, ogni partecipante riceverà in prossimità dell’evento, all’indirizzo email indicato, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.
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EcoCamere comunica che a partire dall’ 8 marzo 2021 la procedura telematica per la vidimazione dei formulari è completamente operativa e rappresenta un’alternativa alla vidimazione svolta a sportello, che comunque rimane attiva.
L’applicazione prevede un’apposita pagina dedicata all’assistenza agli utenti, da cui è possibile accedere ai servizi di assistenza Ecocerved.
L’accesso alla procedura, il cui utilizzo ricordiamo essere facoltativo, avviene tramite il portale Vi.Vi.Fir.EcoCamere utilizzando i sistemi di identificazione digitale (SPID, CNS o CIE) intestati al legale rappresentante dell’impresa.
Questo servizio rappresenta per le aziende una semplificazione e un risparmio di tempo perchè con l’apposito applicativo la vidimazione avviene on line e non è più necessario recarsi presso gli sportelli della CCIAA di Parma.
Fonte: EcoCamere
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CONAI ha attivato un nuovo portale a seguito dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi disposto dal D.Lgs.116/2020.
Nel portale Etichettatura Ambientale degli Imballaggi sono a disposizione tutti gli strumenti, le indicazioni, comprese le linee guida e le FAQ, messe a disposizione dal Consorzio in merito a questo adempimento.
Approfondimento
Proroga dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi
Il Decreto “Milleproroghe 2021” prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al consumatore finale.
Il decreto non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un po’ di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.”
Fonte: CONAI
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Sul sito CONAI è disponibile l’edizione 2021 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI“.
Anche quest’anno la Guida è costituita da due volumi:
Questi documenti sono consultabili dal sito CONAI > Download documenti > Contributo ambientale.
Cos’è CONAI
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) nasce per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, al fine di prevenire e ridurre al minimo il loro impatto ambientale. I soggetti che sono coinvolti nel ciclo di vita degli imballaggi, ossia i Produttori, gli Importatori, e gli Utilizzatori di imballaggi, sono anche responsabili della loro corretta ed efficace gestione ambientale quando diventano rifiuti e adempiono ai loro obblighi partecipando al Conai o adottando sistemi alternativi.
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Dal 17 febbraio 2021 è possibile presentare la Comunicazione annuale produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), parte del Modello Unico di dichiarazione ambientale secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23/12/2020.
Le scrivanie telematiche sono accessibili, con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato, dal portale Registro AEE.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, è necessario scegliere la voce di menù COMUNICAZIONE ANNUALE.
Sarà possibile comunicare i dati relativi alle sole apparecchiature per le quali il produttore è iscritto al registro: ulteriori apparecchiature dovranno essere inserite con una pratica di variazione.
La comunicazione va presentata, indicando il valore pari a 0, anche se il produttore, nel corso del 2020 non ha immesso alcuna quantità.
Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.
La comunicazione dovrà essere inviata entro il 16 giugno 2021.
Fonte: Registro AEE
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Il decreto attuativo del regolamento europeo Fgas prevede che le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro ma non ancora in possesso dei relativi certificati/attestazioni al 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, dovevano ottenerli entro il 25 settembre 2019, pena la cancellazione dal Registro Fgas.
In attuazione di questa disposizione, il Ministero dell’Ambiente ha comunicato l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Fgas dei soggetti che non hanno provveduto a tale regolarizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Presidente della Repubblica n.146/2018; Circolare del Ministero dell’Ambiente prot.n.10796 del 03/02/2021
Riportiamo il comunicato di Unioncamere relativo alla vidimazione dei Registri di carico e scarico dei rifiuti, alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020:
“L’articolo 190 “Registro cronologico di carico e scarico” del D.lgs. 152/2006 è stato modificato in occasione del recepimento delle Direttive comunitarie n. 851 e 852 del 2018 (parte del pacchetto europeo sull’economia circolare), per effetto del D.lgs. 116/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso settembre.
A fronte delle difficoltà segnalate dalle imprese in merito all’interpretazione della normativa, Unioncamere ha predisposto una nota che fornisce indicazioni alle Camere di commercio sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico dei rifiuti. Nella nota si richiama quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate a proposito di libri e registri contabili: la numerazione progressiva delle pagine va effettuata prima dell’utilizzo, con l’indicazione – in ogni pagina – dell’anno a cui si riferisce, per cui l’anno da riportare non è quello in cui viene effettuata la stampa delle pagine, bensì quello a cui in senso stretto è relativa la contabilità.
Secondo Unioncamere sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico rimangono perciò valide le modalità operative in essere, già precisate con una precedente nota nel 2008, che nello specifico contengono le seguenti indicazioni:
Fonte: EcoCamere
Per maggiori informazioni:
Tecna S.r.l.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM con le istruzioni per la compilazione e la modulistica per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all’anno precedente (2020).
Il MUD resta articolato nelle consuete sei Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
Il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, dunque, slitta al 16 giugno 2021, come previsto dall’art. 6 co. 2-bis della Legge di riferimento (L. 70/04).
Sono inoltre tenuti alla dichiarazione MUD:
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