A inizio settembre 2021 sono stati approvati tre nuovi Decreti Ministeriali che portano sostanziali modifiche del quadro normativo in materia di prevenzione incendi che entreranno in vigore a partire dal 25 settembre 2022.
Contenuti: controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio. Entrata in vigore: 25 settembre 2022.
Contenuti: gestione del servizio antincendio (formazione addetti antincendio). Entrata in vigore: 4 ottobre 2022.
Contenuti: criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Entrata in vigore: 29 ottobre 2022.
Con l’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali verrà totalmente abrogato il D.M. 10 marzo 1998 che rimarrà il punto di riferimento fino alle date sopra indicate.
Con il DM 1/9/2021, denominato «Decreto controlli», sono state definite le modalità di:
L’allegato I definisce i criteri e le modalità di attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Queste operazioni potranno essere effettuate solo da tecnici manutentori qualificati.
Manutenzione e controlli periodici
È previsto l’obbligo di tenuta di un registro dei controlli, predisposto dal datore di lavoro, riportante:
Il registro deve essere aggiornato costantemente e messo a disposizione degli organi competenti per il controllo.
Sorveglianza
Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati regolarmente, tramite liste di controllo, dai lavoratori normalmente presenti ed adeguatamente istruiti.
Non sono riportate indicazioni sulle modalità di effettuazione e gestione della sorveglianza, che pertanto andranno definite dall’impresa.
Con il decreto (DM 2/9/2021) sono stabiliti i criteri per la gestione durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Vengono definite:
Le principali novità previste dal DM nell’ambito della gestione dei servizi antincendio – GSA nei luoghi di lavoro riguardano:
La novità sostanziale del decreto è legata alla valutazione del rischio dell’attività, il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.
Con il DM 3/9/2021 sono stati definiti i nuovi criteri generali per l’individuazione delle misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio.
Queste disposizioni si applicano a tutti i luoghi di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili.
Gli aspetti trattati del decreto sono:
I luoghi di lavoro esistenti al 29/10/2022 dovranno adeguarsi a queste disposizioni nel caso in cui, ai sensi dell’art.29 co.3 del D.Lgs.81/08, occorre aggiornare la valutazione dei rischi in seguito a modifiche significative del ciclo produttivo o dell’organizzazione lavorativa.
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Manca poco alle ferie estive e per non farsi trovare impreparati al rientro, è questo il momento giusto per verificare gli attestati aziendali e pianificare i corsi in partenza da settembre 2022.
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I DPI o Dispositivi di Protezione Individuale sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (D.Lgs. 81/2008).
Riportiamo i requisiti dei DPI (art. 76) come modificati dal D.Lgs. 19/2019. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 e devono:
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
I lavoratori hanno i seguenti obblighi:
L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 4 del 9/12/2021 che fornisce chiarimenti sulle novità del decreto fisco-lavoro in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
A seguito delle novità introdotte dal D.L. 146/2021, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, è stato sostanzialmente modificato al fine di arginare il grave e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro.
La conversione del D.L. 146/2021 ha inoltre rafforzato l’individuazione del preposto con nuovi e più stringenti obblighi.
ELENCO DELLE SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE:
Viene eliminata la reiterazione del reato, è quindi sufficiente l’accertamento di una delle gravi violazioni.
MODIFICA ALL’ART. 14 E 15: RIFORMA DEL SISTEMA DI VIGILANZA
MODIFICA ALL’ART. 18 E 19 RUOLO DEL PREPOSTO
MODIFICA ALL’ART. 37: ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 REVISIONE DEGLI ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE
MODIFICA ALL’ART. 55: MODIFICHE ALL’APPARATO SANZIONATORIO PER DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE
Previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.338,23 euro.
MODIFICHE ALL’ART.7 E 8: RIFORMA SINP E COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO
Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazione del lavoro.
MODIFICA ALL’ART. 51: RIORDINO DEGLI ORGANISMI PARITETICI
In questa modifica viene aggiunto un riferimento al repertorio degli organismi paritetici ed inoltre viene imposto a tali organismi di comunicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.
Siamo a disposizione nel fornire qualsiasi informazione e supporto alle aziende. Contattaci ai seguenti riferimenti per effettuare un sopralluogo e valutare lo stato della sicurezza e la formazione aziendale.
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A seguito dell’entrata in vigore del DL 7 gennaio 2022 n.1, dal 20 gennaio al 31 marzo 2022, l’accesso alle attività di servizi alla persona – parrucchieri, barbieri, estetiste e tatuatori – sarà consentito esclusivamente ai possessori del Green Pass Base, rilasciato dopo avere ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid oppure con un tampone antigenico (valido 48 ore) o con un tampone molecolare (valido 72 ore).
L’obbligo di esibire la certificazione verde per l’accesso NON RIGUARDA i bambini al di sotto dei 12 anni.
E’ necessario inoltre scaricare l’app del Ministero della Salute (VerificaC19), unico strumento attivo per la verifica della certificazione, che consente di evitare di incorrere in sanzioni a seguito di eventuali controlli delle forze dell’ordine.
Per informare i clienti su queste nuove disposizioni vi invitiamo a scaricare il cartello ed esporlo all’ingresso del vostro salone.
Contattaci per maggiori informazioni:
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Un’attenta gestione degli eventi che non causano lesioni o malattie, ma potenzialmente potrebbero farlo, e che vanno sotto il nome di mancato infortunio o near miss, conduce l’organizzazione aziendale a far emergere le criticità, di tipo organizzativo, tecnico o comportamentale, e a correggerle, prima che sfocino in un infortunio con conseguenze dannose sul lavoratore.
I near miss sono infatti eventi potenzialmente dannosi legati alla presenza di situazioni o agenti che hanno la caratteristica intrinseca di pericolosità che, per l’instaurarsi di situazioni fortuite, non hanno provocato danni a persone o a cose.
L’INAIL ha predisposto sul tema una guida che si propone di fornire alle aziende uno strumento semplice ed intuitivo, che tenga conto delle difficoltà culturali al fine di scardinarle, per rendere più agevole alle parti in gioco la rilevazione, la segnalazione, la presa in carico e la risoluzione di eventuali difetti naturalmente insiti nell’organizzazione e, quale obiettivo finale, la creazione di un ambiente di lavoro realmente sano e sicuro.
L’elaborato è scaricabile direttamente dal portale dell’INAIL cliccando QUI.
Con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2019/130 e della Direttiva UE 2019/983, sono state aggiunte e classificate a potenziale rischio cancerogeno le seguenti attività lavorative:
Per i possibili seguenti rischi:
Le disposizioni sono atte a rispettare i requisiti minimi che prevedano un livello coerente di protezione dei lavoratori.
Le attività coinvolte dovranno adeguarsi alle nuove direttive entro febbraio 2023, attraverso l’analisi e la gestione dei prodotti chimici utilizzati e/o derivanti dalle suddette attività.
Clicca QUI per scaricare il documento con l’elenco delle sostanze nocive.
Contattaci per ulteriori informazioni:
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LE RESPONDABILITÀ
Per POS (Piano Operativo di Sicurezza) si intende il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV (art.89 c.1 lett. h) D. Lgs.81/08).
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA ESECUTRICE
Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel luogo di lavoro, tali da rendere attuabili gli obiettivi del piano di sicurezza e coordinamento, non potendo costituire la mera riproduzione di quest’ultimo.
Obiettivo del POS è quello di descrivere le migliori contromisure da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l’incolumità fisica dei lavoratori.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Per maggiori informazioni:
Tecna S.r.l.
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La Regione Emilia-Romagna ha emesso una circolare relativa all’utilizzo improprio, in ambito extra-sanitario, di visierine paraspruzzi che si collocano sul viso con appoggio sul mento, nonché di visiere fronte–mento, che si collocano attorno alla testa, per la protezione delle vie respiratorie da Covid-19.
La circolare puntualizza che tali presidi non sono sostitutivi dell’utilizzo delle mascherine chirurgiche, monouso o igienizzabili.
Per maggiore chiarezza invitiamo a scaricare il PDF contenente il testo integrale della circolare.
Dal 1° gennaio 2020 i datori di lavoro devono trasmettere per via informatica ad INAIL il nominativo dell’Organismo a cui hanno affidato la verifica di messa a terra, come previsto dal D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019.
Il nuovo servizio online di INAIL è attivo tramite l’applicativo CIVA.
Il servizio online Comunicazione dell’organismo abilitato (art.7-bis Dpr 462/01), consente ai legali rappresentanti o loro delegati come per esempio, i consulenti per le attrezzature e impianti e gli installatori, di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo incaricato di eseguire le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione.
Siamo a disposizione per la predisposizione della pratica CIVA.
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